domenica 9 gennaio 2011

NASCE L'ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANI MUSULMANI DI VICENZA

E' in via di costituzione un'associazione che riunisca i cittadini italiani per nascita o per naturalizzazione che praticano la religione dell'Islam e risiedono stabilmente a Vicenza o nei Comuni contermini. Il Comitato Promotore, formato da 3 italiani nativi e da 3 italiani per decreto del Presidente della Repubblica, ha già raccolto circa 60 adesioni; ma il numero è destinato a crescere se si considera che i cittadini musulmani residenti a Vicenza e dintorni sono circa 250/300. Il comitato promotore ha anche predisposto la seguente ipotesi di statuto, che verrà sottoposta ad un'assemblea dei sottoscrittori da svolgersi entro il mese di gennaio. In quella sede verranno eletti anche gli organismi responsabili dell'associazione e precisamente: un portavoce, un segretario, un responsabile culturale, un responsabile giovanile.


ASSOCIAZIONE DEI MUSULMANI ITALIANI DI VICENZA
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art.1- Ai sensi del capo III del Codice Civile (artt. 36/42), con la presente scrittura privata viene
costituita l' associazione dei musulmani italiani di Vicenza e provincia denominata “Associazione
Articolo 19”.

Art.2- L' associazione elegge il suo domicilio in Via Vecchia Ferriera 167 (Vicenza).

Art.3- I fini della associazione sono i seguenti:

1. Adottare ogni iniziativa volta a realizzare la piena applicazione delle norme costituzionali
relative alla piena libertà religiosa e all' eguaglianza delle fedi religiose di fronte alla legge
(artt. 8/19 della Costituzione).
2. Diffondere la conoscenza della cultura islamica, e lo studio della storia dell' Islam, con
particolare riferimento alle influenze che l' Islam ha esercitato sulla cultura e nella storia
europea e italiana.
3. Organizzare incontri e corsi volti a far conoscere agli immigrati di religione islamica la
storia d' Italia e l' assetto costituzionale e istituzionale della Repubblica Italiana.
4. Operare per una sempre maggiore unità fra i musulmani residenti in Italia.
5. Contrastare con ogni mezzo legale e informativo ogni manifestazione razzistica di
islamofobia, assimilata dal convegno dell' Onu del 2009 tenutasi a Ginevra contro il
razzismo e l' antisemitismo e più in generale contro ogni forma di xenofobia.
6. Curare i rapporti con le istituzioni politico amministrative e con l' autorità giudiziaria per
tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi degli associati e, comunque di tutti i
cittadini di religione islamica, anche se non aderenti all' associazione.

Art.4- E' costituito presso l' associazione un fondo comune destinato a sostenere ogni eventuale
spesa necessaria al finanziamento delle iniziative, che verrà gestito da un tesoriere.
Per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l' associazione i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo medesimo del precedente comma. Delle obbligazioni rispondono anche solidalmente le
persone che per l' incarico ricoperto hanno agito in nome e per conto dell' associazione.


Art.5- L' associazione ha i seguenti organi:

a) Il portavoce, che rappresenta ufficialmente l' associazione nei rapporti esterni ed è
legittimato a stare in giudizio per conto di essa.
b) Il segretario che cura la raccolta degli articoli di stampa e delle pubblicazioni che abbiano
attinenza con le attività della associazione e disegni altro materiale utile alla formazione di
un archivio aggiornato.
c) Il responsabile culturale
d) Il responsabile giovanile
e) L' assemblea degli associati che deve essere convocata almeno due volte l' anno e ogni
qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati.
f) Per la validità dell' assemblea che abbia un ordine del giorno che comporti la necessità di
decisioni e per quella convocata per il rinnovo annuale degli incarichi si richiede la presenza
del 50% più uno degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art.6- Hanno diritto di chiedere l' adesione all' associazione tutti i musulmani residenti in Vicenza e
provincia e che abbiano compiuto i sedici anni di età e che acquisiscono la cittadinanza italiana o l'
abbiano per origine o per nascita.

Art.7- Il portavoce, il segretario e il tesoriere costituiscono la direzione della associazione. Essa ha
il compito di predisporre risposte ufficiali alle istituzioni e agli organi di informazione.


La costituzione dell'associazione si muoverà nel contesto del quadro normativo riguardante i diritti civili che agli associati competono a parità con tutti i cittadini italiani, e senza alcun riferimento al fatto che molti di essi hanno per un quantità variabile di tempo avuto lo status di immigrati.
Ribadiamo il concetto: E' NECESSARIO CHE LE ISTITUZIONI, LE FORZE POLITICHE, LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI ENTRINO FINALMENTE NELL'ORDINE DI IDEE CHE L'APPARTENENZA ALL'ISLAM NON PUO' ESSERE CAUSA DI LIMITAZIONI DI DIRITTI SANCITI DALLA COSTITUZIONE E CHE IL TRATTAMENTO DEI MUSULMANI ITALIANI DEVE ESSERE IN TUTTO SIMILE A QUELLO GARANTITO, A PARITA' DI DOVERI AI CITTADINI ITALIANI CHE PRATICANO ALTRE FEDI RELIGIOSE O NON NE PRATICANO ALCUNA: E CIO' IN BASE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SANCITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE.

L'articolo 8 della Costituzione recita: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Occorre sottolineare che l'attuazione della seconda parte dell'articolo relativa alla necessità di regolare per legge i rapporti con lo stato italiano sulla base di intese con le relative rappresentanze, non può essere motivo per impedire l'esercizio e il godimento di diritti civili assoluti, contenuti nella carta dell'ONU, nella Costituzione Europea e nella stessa Costituzione Italiana come hanno pretestuosamente sostenuto talune forze politiche e taluni livelli istituzionali per motivare comportamenti, decisioni e provvedimenti in contrasto con quanto affermato.
In particolare il fatto che non vi sia ancora una legge che regola i rapporti tra Islam e stato italiano non può essere causa di violazione dell'articolo 19 e 20 della Costituzione di cui parleremo successivamente. Tanto per fare un esempio: un Sindaco non può rifiutare l'apertura di una moschea accampando il fatto che non vi sia la convenzione di cui all'articolo 8 citato; ed infatti in Italia le sinagoghe ebraiche e le chiese protestanti sono esistite ben prima che si stipulassero accordi tra lo stato e le rispettive comunità. Ciò che non può essere in alcun modo oggetto di limitazioni arbitrarie è quanto sancito dagli articoli 19 e 20 della Costituzione che disciplinano la libertà religiosa in Italia come diritto assoluto spettante a tutti gli esseri umani siano o meno cittadini italiani:

Articolo 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume".
Articolo 20: "Il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravani fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".
A maggior ragione è escluso che limitazioni e gravani possano essere imposti mediante provvedimenti amministrativi del potere esecutivo o degli enti locali, come ha recentemente cercato di fare il Comune di Arzignano con un regolamento edilizio impugnato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sono diritti assoluti dei cittadini:

I - Articolo 17: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica".
II - Articolo 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

Capita spesso che taluni Sindaci o amministratori locali cerchino di impedire che associazioni di musulmani non possano organizzare una loro sede perchè contrasterebbero con la destinazione urbanistica delle aree in cui le loro sedi andrebbero a stabilirsi. A tale riguardo ricordiamo che in base ad una legge del 2000 il carattere sociale (di beneficenza, di iniziativa culturale, di assistenza, di culto religioso, etc) possono sorgere in tutta l'area del comune a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui la sede si insedia.

L'importanza di costituire associazioni di cittadini musulmani deriva dal fatto che esse in quanto tali possono rivendicare il blocco di diritti finora elencati davanti ad ogni articolazione dello stato repubblicano e hanno altresì il diritto di tutelarne l'esercizio sia davanti alla magistratura ordinaria (denunciando le violazioni più gravi che configurano ipotesi di reato come diffamazione, abuso d'ufficio, diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico) sia di fronte alla giustizia amministrativa e cioè ai tribunali amministrativi regionali (TAR) presso i quali vanno impugnati mediante apposito ricorso i provvedimenti amministrativi palesemente illegittimi o per violazione di legge, o per incompetenza o per eccesso di potere.
Spesso, specialmente a livello comunale c'è la furbesca abitudine di non dare risposte alle domande che vengono presentate da singoli o da associazioni. In questo caso chi si senta leso per il mancato provvedimento, mette in mora l'amministrazione cui è stato richiesto e cioè diffida la stessa a dare una risposta anche negativa alla domanda presentata. In questo senso vale la legge nr. 241 del 1990.
Resta inteso che la difesa dei propri diritti richiede non solo e non tanto la conoscenza precisa delle leggi (per questo ci sono gli avvocati) ma, soprattutto, il coraggio personale e il senso civico: che è il principale attributo che fa di un essere umano un cittadino dello Stato Democratico.

Non è propriamente collegato con il tema della libertà religiosa quello dei servizi cimiteriali per i musulmani che muoiono in Italia o, più in generale per gli stranieri di religione non cattolica che dovrebbero essere sepolti nel nostro paese. Quello di poter disporre di aree di seppellimento, dove i parenti del defunto abbiano la possibilità di tener conto della fede religiosa del loro caro e in genere la previsione di aree cimiteriali riservate a specifiche etnie o a stranieri morti in Italia, va più collegato al tema dei diritti umani (quello che gli antichi romani chiamavano il diritto delle genti o ius gentium). Nell'antichità il sentimento che ispirava tale diritto era la pietas (la pietà) e cioè il rispetto per l'essere umano, finanche per il nemico. In tutti i paesi d'Europa e anche in Italia vi sono cimiteri di guerra per i soldati austriaci e ungheresi morti durante la prima guerra mondiale e di tedeschi morti nella seconda. Cimiteri francesi esistono in Algeria, Tunisia e Marocco mentre a Pola diventata prima jugoslava e poi croata, c'è ancora un monumento e un cimitero per i soldati italiani caduti in Istria. Del resto anche a Vicenza c'è un cimitero acattolico dove fino al 1956 venivano sepolti i morti di religione non cattolica, per lo più ebrei. Un identico cimitero, detto il "cimitero degli inglesi" venne edificato nello stato pontificio: è un cimitero molto bello dove tra gli altri sono sepolti i poeti inglesi John Keats e Percy B. Shelley e il fondatore del partito comunista italiano Antonio Gramsci. Questa manifestazione di civiltà è praticamente cessata a Vicenza nonostante in tutta la provincia siano circa 80 mila gli stranieri non cattolici che vi dimorano e risiedono stabilmente. I musulmani in possesso della cittadinanza italiana, per i quali uno spazio cimiteriale riservato dovrebbe rientrare nella categoria dei servizi comunali obbligatori come la distribuzione dell'acqua, della luce e del gas e la raccolta dei rifiuti solidi urbani non c'è! Non è considerato una priorità perchè, sono parole del sindaco, esistono priorità molto più importanti. In questo modo la comunità islamica vicentina viene praticamente da quattro anni presa per i fondelli da amministrazioni comunali di diverso colore. Ora non siamo più disposti ad aspettare non si sa bene cosa. Il sindaco Variati ha detto in un intervista al Giornale di Vicenza che ci dovrebbe essere un rapporto più approfondito perchè lui personalmente non conosce molto della comunità musulmana della città e delle sue iniziative.
Naturalmente non è vero. Io personalmente ho trattato per diversi mesi la questione di uno spazio cimiteriale per i musulmani da dividere e cogestire eventualmente anche con residenti di religioni non cattoliche. La soluzione più ovvia, quella di riattivare il cimitero acattolico in disuso e abbandonato mi è stata descritta come impercorribile per motivi tecnici; se è così ce lo mettano per iscritto e si attivino immediatamente per fornirci un servizio pubblico obbligatorio che non ammette condizionamenti ad opera degli umori della Lega. O vogliamo che si perpetui la vergogna di dover finanziare con collette tra amici e correligionari il trasporto delle salme nei paesi di origine, come avvenuto in maniera vergognosa ai 6 morti di nazionalità marocchina morti in una casa fatiscente riscaldata da una stufa che esalava ossido di carbonio? I cittadini di origine marocchina che dovessero morire a Vicenza dovranno aspettare la munificenza del Re del Marocco, che ha dovuto sobbarcarsi le spese per il rimpatrio degli 8 marocchini morti bruciati a Viareggio? C'è chi afferma che un cimitero per seppellirvi gli islamici violerebbe le norme di polizia cimiteriale perchè, ovviamente i musulmani hanno usanze funerarie assolutamente incompatibili con quelle di gente in Italia. In realtà ciò che per i musulmani rende incompatibile il seppellimento in un cimitero comunale a parole e cattolico di fatto sono due circostanze: la troppo frequente esibizione di potenza mondana che si incontra in alcune tombe di gente importante (per noi la morte rende tutti gli uomini eguali) e il fatto che nello spazio cimiteriale insiste una chiesa cattolica e si celebrano riti religiosi cattolici. Non avremmo niente in contrario a vedere le piccole lapidi di pietra con la mezzaluna e il nome del defunto mescolate con le austere pietre tombali dei cimiteri anglosassoni dove i soli segni esteriori sono il nome e il cognome del morto e la data della sua dipartita. Ci basterebbe che in questi cimiteri austeri e silenziosi i corpi dei musulmani avessero i piedi rivolti verso la Mecca.

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