mercoledì 2 febbraio 2011

GLI SVILUPPI DEL DIRITTO ISLAMICO (1a parte)

Soltanto circa 600 dei 6666 versetti del Corano si occupano di questioni giuridiche in senso lato e la maggior parte di essi tratta di doveri e di pratiche religiose mentre circa solo 80 versetti si occupano di materia giuridica in senso stretto. Anche dove il Corano ha a che fare con la materia giuridica non mostra un atteggiamento giuridico, ma etico-morale. Persino riguardo al diritto di famiglia, che nel Corano è trattato in modo abbastanza esauriente, si parla principalmente del modo in cui uomini e donne si comportano reciprocamente e dei modi in cui ci si deve comportare con i bambini, gli anziani, i parenti, i dipendenti e gli schiavi senza che si parli tecnicamente delle conseguenze legali. Lo stesso vale per il diritto penale e per le dichiarazioni coraniche riguardanti contrasti violenti, rapporti professionali e sostanze inebrianti. In tutti questi casi, più che fissare precise regole giuridiche con conseguenti sanzioni penali vengono avanzate richieste di tipo morale e offerte disposizioni comportamentali di natura morale.
1 - Il costume arabo primitivo della vendetta di sangue (legge del Taglione) che consisteva nell'uccidere i colpevoli per vendetta era un antico strumento giuridico per garantire il valore minimo per la sicurezza, per il corpo e per la vita. I singoli dovevano essere protetti preventivamente dalla solidarietà della famiglia, del clan e della tribù; in seguito occorreva raggiungere un equilibrio attraverso il diritto a indennità equivalenti: infondo non si trattava tanto di giustizia quanto di onore e di prestigio del gruppo. Questo tipo di vendetta portava però facilmente a faide senza fine: l'oggetto della vendetta di sangue non doveva essere necessariamente il colpevole ma anche un membro qualsiasi della sua comunità. Il Corano non abolisce la vendetta di sangue ma la limita in due modi: solo il colpevole deve essere ucciso e solo il parente prossimo dell'ucciso, o difensore del sangue, è autorizzato alla vendetta. Il Corano, per altro non fa valere la vendetta cruenta come unico mezzo giuridico nel caso di spargimento di sangue. Questi i temperamenti che il Corano introduce per la comunità dei fedeli:
A - La punizione non deve essere più pesante dell'azione da punire;
B - La ritorsione può essere esercitata purché, invece del sangue venga accettato se possibile del denaro;
C - Se la punizione ha luogo, ogni controversia deve considerarsi risolta.
2 - Particolare rilievo assume nel Corano la morale commerciale. Inizialmente il Corano contrappone l'usura all'elemosina rituale ma non la vieta direttamente: "Quel che voi prestate ad usura perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato!"..."O voi credenti! Non praticate l'usura, doppiando e raddoppiando, e tenete Dio si che possiate essere felici"..."Coloro che praticano l'usura, il dì della resurrezione usciranno dai sepolcri come chi è reso epilettico al contatto con Satana. Dio ha permesso il commercio e ha proibito l'usura".
Non meno importanti sono le seguenti disposizioni per la vita commerciale:
A - I contratti pattuiti davanti a testimoni o messi per iscritto vanno tassativamente rispettati;
B - Le misure e i pesi debbono essere precisi e corretti: "E fate piena la misura quando misurate, e pesate con bilancia non truccata";
C - Solo durante la preghiera del venerdì a metà giornata, il lavoro può essere sospeso.
3 - Il divieto di bere vino espresso dal Corano non nasce nella primissima epoca dell'Islam ma viene introdotta gradualmente nel Corano. In una prima fase il vino viene indicato come un dono di Dio. In seguito viene espresso un divieto condizionato: "C'è peccato grave e ci sono vantaggi per gli uomini nel bere vino, ma il peccato è più grande del vantaggio...E' comunque vietato recarsi alla preghiera in stato di ubriachezza". Poiché la gente non cambiava le proprie abitudini si giunse infine a un divieto diretto: "O voi credenti! In verità il vino, le pietre idolatriche e le pratiche divinatorie sono opere di Satana. Evitatele...Ed evitate anche ogni gioco d'azzardo. Da notare che agli ebrei e ai cristiani, presso i quali il vino veniva usato anche nel rituale era espressamente concesso il consumo della bevanda.
4 - Le leggi coraniche relative ai cibi permettono "L'ingestione delle cose buone donate da Dio agli uomini". E' vietato solo il consumo di carne di animali morti o macellati in modo non rituale, oppure di quella di animali sacrificati agli idoli, il consumo di sangue e di carni di maiale.
5 - Circa l'ambito matrimoniale e familiare si può affermare che nell'Arabia pre-islamica esisteva a malapena un sistema definito anche se doveva esistere un sistema di parentela di tipo patrilineare. Sembra tuttavia che esistesse anche un sistema matrilineare e il matrimonio poliandrico non era una rarità: una donna poteva avere più uomini in periodi diversi e con differenti gradi di dovere nei confronti dei figli. Erano anche possibili i matrimoni a tempo, e ciò rendeva labili i confini con la prostituzione ed era facile cadere nella promiscuità.
Nel Corano invece l'istituzione del matrimonio e della famiglia viene affermata con decisione: "Il Dio vi ha dato delle spose, donne nate tra voi e dalle vostre spose vi ha dato figli e nipoti". In breve il Corano apportò una considerevole stabilizzazione della famiglia attraverso le seguenti prescrizioni:
A - Rigide regole contro l'incesto, che non sono importanti solo per l'eredità biologica, ma anche per creare vincoli coniugali tra le varie famiglie;
B - Condanna dei matrimoni poliandrici, perché essi scalzano la stabilità familiare;
C - La paternità naturale deve venire riconosciuta; si stabiliscono perciò periodi di attesa in caso di divorzio.
Vengono anche definiti anche gli scopi del matrimonio:
A - Il primo scopo è quello di una procreazione di una discendenza; il che corrisponde al volere di Dio che è il vero Creatore di tutti i bambini che nascono;
B - Il secondo scopo è la vita in comune tra uomo e donna e tra genitori e figli. Il legame tra uomo e donna è un segno di Dio all'interno della sua creazione: "Dio ha creato da voi stessi delle spose affinché riposiate con loro e ha posto fra di voi con passione ed amore e la possibilità di scambiarvi nel talamo il piacere naturale. E sia l'uomo il solo vestito della donna e la donna il solo vestito dell'uomo";
C - Il terzo fine del matrimonio è il soddisfacimento, di istituzionalizzazione e la regolamentazione del rapporto sessuale. Il rapporto sessuale extra matrimoniale non è ammesso e celibi e nubili si mantengano casti.
Elemento tipicamente islamico è l'ammissione della poligamia del resto ben diffusa nell'antico oriente come mostra la Bibbia ebraica. Essa, in società prevalentemente guerriere, aveva lo scopo di provvedere alle vedove di guerra e di dare rimedio all'elevata eccedenza di donne provocata dalle guerre. Sulla poligamia nel Corano si dice: "Se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora fra le donne che vi piacciono due, tre o quattro di esse". Nello stesso tempo viene stabilito che l'uomo deve mantenere tutte le sue mogli allo stesso livello ed equamente, altrimenti deve sposare solo una donna: "E se temete di non essere giusti con loro una sola, o un'ancella in vostro possesso...".
6 - Nel Corano non è possibile parlare di una parità dei diritti tra uomo e donna. I privilegi dell'uomo nella grande famiglia patriarcale restano dominanti. L'uomo possiede il diritto di iniziativa nell'avviare o nello sciogliere un matrimonio e ha voce in capitolo in tutte le questioni finanziarie. Ciò non deve far perdere di vista che nel Corano vengono richiesti un grande rispetto e una grande sensibilità reciproci e viene dato valore anche a una certa indipendenza dell'individuo all'interno del vincolo familiare. In modo particolare alle donne vengono assicurati diritti che in occidente dovranno aspettare la rivoluzione francese:
A - La donna può possedere beni a lei intestati e non deve per questo mantenere al sostentamento della famiglia;
B - La donna ha diritto di ereditare fino a un quarto del patrimonio del marito;
C - E durante un divorzio imminente o volontario, è richiesta una proroga, una riconciliazione e una mediazione da parte delle famiglie: "Perché il divorzio è un male e non è perciò gradito a Dio";
D - In caso di divorzio la donna mantiene la sua dote.

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