lunedì 21 marzo 2011

LA MORALE SESSUALE NELL'ISLAM

La sessualità rientra in una codificazione assestante che implica tuttavia gran parte delle norme della Shari'a. Essa è considerata un bene fondamentale dell'uomo e della donna ma è contemporaneamente un potenziale pericolo per questo è sempre stata oggetto di grande attenzione da parte dei teologi e dei giuristi: qualsiasi aspetto della sessualità, rapporto fisico fra persone di sesso diverso è lecito solo all'interno del matrimonio (Nikah). Per questo comportamenti come l'adulterio, la fornicazione in genere, l'omosessualità, la pederastia e la pedofilia sono considerate colpe gravi.
Vi sono poi altri temi che direttamente e indirettamente che toccano la sfera sessuale dell'uomo e della donna e che, oggi sfiorano talvolta anche la bioetica:
I - L'ABORTO.
Nell'Islam la vita ha un valore sacro in quanto dono di Dio, ma si è sempre fatta una distinzione tra il momento della fecondazione dell'ovulo e quello dell'intervento divino per dare al "grumo di sangue" lo spirito vitale
(Cor. XII, 14). In un hadith si legge: "Ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre in un periodo di 40 giorni, in altri 40 diventa un grumo di sangue e in altri 40 un pezzo di carne...E' allora che Dio soffia in lui lo spirito". Si ritiene dunque che la nuova creatura diventi veramente umana al quarto mese di gravidanza e così, accanto a una difesa unanime alla vita del feto, coesiste la leicità dell'aborto entro i 120 giorni dall'ultimo ciclo mestruale della donna. Sull'argomento vi è tuttavia un notevole dibattito nelle varie storie giuridiche. Mentre l'aborto per salvare la vita della donna è unanimamente consentito, per la scuola hanafita l'aborto è lecito, anche se biasimato entro i 120 giorni e anche senza il consenso del marito. Per gli shafi' Iti esso è lecito entro 40 giorni con il consenso di entrambi gli sposi, ma resta comunque un atto deprorevole. Gli hambaliti permettono l'aborto entro i 40 giorni ma aggiungono che quando l'embrione è formato l'aborto diventa illecito. La scuola malikita lo proibisce entro anche il termine dei 40 giorni, ma da alla nozione di aborto terapeutico un significato estremamente vasto, estendendo la nozione di pericolo per la donna anche quello di salute e di equilibrio psicologico.

II - La CONTRACCEZIONE.
La pratica del coito interrotto, era largamente diffusa in epoca pre-islamica anche se era condannata dalle comunità ebraiche e cristiane. Nel Corano non ci sono cenni in proposito, ma secondo la tradizione Muhammad avrebbe consentito tale pratica in quanto convinto che se Dio vuole far sorgere una nuova vita nessun accorgimento umano lo può impedire. Nei secoli successivi, anche se l'assenza di un divieto esplicito ha determinato una notevole tolleranza verso quasi tutte le pratiche contraccettive per analogia con il coito interrotto. Vi è dibattito per stabilire se la contraccezione sia lecita, permessa, o biasimevole. Le varie scuole divergono inoltre sulla necessità dell'approvazione di entrambi i coniugi: gli hanafiti e gli ambaliti ritengono necessario il consenso della moglie, mentre i malikiti ritengono doveroso versare un compenso monetario nell'ipotesi che accetti di non avere figli; gli shafi'iti ritengono la contraccezione lecita anche se la moglie non lo vuole. Nel 1987 il Council Of Islamic Fiqh della Mecca ha dichiarato lecita la contraccezione solo nel caso in cui via sia un rischio di gravi patologie per il feto e per la madre. All'interno dello stesso dibattito vi è un invito alla procreazione programmata tanto che si fa riferimento all'indicazione del Corano che prevede un allattamento di 2 anni durante i quali una nuova gravidanza è sconsigliata il che, sommata al periodo di gravidanza, determina un intervallo di circa 3 anni tra un figlio e l'altro.

III - La STERILIZZAZIONE di uno o entrambi i coniugi.
Nel 1936 l'egiziano Achmad Ibrahim riteneva lecita la sterilizzazione permanente, in quanto non esplicitamente vietata dal Corano, nei decenni successivi essa è stata giudicata illecita, mentre alcuni la considerano lecita se temporanea e altri la ritengono doverosa di fronte al pericolo della trasmissione di malattie mentali o incurabili alla prole.

IV - La PROCREAZIONE ASSISTITA.
Tale pratica era vietata fino agli anni 80' del secolo scorso. Resta assolutamente vietata qualsiasi tecnica di fecondazione eterologa, mentre è consentita la procreazione omologa sia in vitro sia in vivo.

V - Le MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (Circoncisione, clitoridoctomia, infibulazione).
Trattasi di pratiche generalmente proibite in quanto lesive del diritto della donna al piacere naturale. Un hadith del Profeta sembra manifestare una generica tolleranza verso la semplice circoncisione, purché non incisa troppo in profondità; la clitoridoctomia e l'infibulazione sono invece considerate lesioni gravi in numerosi legislazioni islamiche.

Per quanto non espressamente disciplinato si può fare riferimento ad alcune regole fondamentali su cui basare il dibattito etico relativo alla sessualità:
I - Tutto viene da Dio: l'essere umano è solo un beneficiario che può utilizzare il suo corpo nei limiti di quanto è permesso nella legge coranica (Cor. XVII, 70).
II - L'interesse collettivo (Maslaha) ha la precedenza su quello del singolo; il principio dell'utilità comune è imprescindibile e talora rende lecito anche quanto diversamente sarebbe illecito.
III - La giustizia e l'equità deve essere applicata in tutti i rapporti (uomo-Dio; uomo-Natura; uomo-uomini), perché questo è l'unico modo sicuro per perseguire il bene ed evitare il male (Istihsan: Cor. Ver. 104 e Cor. XVI, 90).

ADULTERIO
Per quanto riguarda l'adulterio si precisa in premessa che non vi è nel Corano alcun accenno alla lapidazione come pena che colpisce la donna adultera (in realtà tale pratica era esistente soltanto tra gli ebrei e in alcune fasi dell'impero bizantino). Nel Corano si fa cenno alla punizione della donna adultera per la quale si prevede che spetta all'uomo tradito di chiuderla in casa fino a quando vorrà Dio. La pena prevista per gli adulteri e per i fornicatori è quella massima di 100 frustate da impartire in pubblico.
Secondo il giurista Muhammad ibn Adam  Darul Iftaa  Leicester:
"L'adulterio vale sia per l'uomo sia per la donna.
La punizione (rajm) però NON PUO' essere attuata in nessun Paese. Infatti quattro persone devono aver visto i "condannati" durante l'atto sessuale e quindi testimoniare. Dunque, si capisce che è perlopiù impossibile soddisfare queste condizioni. Inoltre a complicare ancor la cosa è il fatto che ci si deve trovare in un Paese dove non ci siano problemi: oscenità,decadenza e dove tutti siano devoti a Dio; quindi con quell'atto(adulterio) si verrebbe a spargere corruzione in quel Paese!
E poi se l'Islam permette il divorzio non c'è veramente motivo di "sporcarsi" di adulterio.
Quindi questa norma è perlopiù simbolica (come affermano vari teologhi) dato che è IMPOSSIBILE applicarla. Comunque la punizione legale è la seguente:
 "Se l'atto della fornicazione è eseguito da un individuo che è sano, maturo, musulmano e si sposa con una persona che è anche sana, matura, musulmana, e che il loro matrimonio è completato, poi la punizione legale sara che lui/lei sarà preso a sassate(rajm). L'Imam, testimoni e gli altri musulmani prenderebbero parte nella lapidazione. Se i testimoni si rifiutano di prendere parte nel prendere a sassate il condannato, la punizione sarà ritirata, dato che questo sarebbe considerato un segnale di ritiro della testimonianza.
Se l'atto della fornicazione è eseguito da un individuo che non si qualifica essere nella categoria sopra riportata, la punizione invece è che lui/lei subiranno 100 frustate. Queste frustate saranno sparse sul corpo, evitando la testa, faccia e le parti private. Una donna incinta non sarà frustata finché lei partorisce il suo bambino."".

Nella maggior parte dei codici moderni l'adulterio è punito con la reclusione più o meno lunga (in genere dai 3 mesi a un anno) salvo che non intervenga il perdono del coniuge offeso, che estingue la pena, ovvero se lo stesso coniuge non scelga di ricorrere al divorzio o al ripudio.

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